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Costituzione della Repubblica italiana

Principi e norme internazionali

Homeschooling

leggi fondamentali

Codice civile

Testo Unico Istruzione D. Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297

Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione (2010)

D.M. del 13 dicembre 2001 n. 489

D. Lgs. del 13 aprile 2017 n. 62

D. M. dell'8 febbraio 2021 n. 5

D. Lgs. del 15 aprile 2005 n. 76

Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione (Decreto 16/11/2012 n. 254)

Legge del 27 maggio 1991 n. 176

clicca sulla norma per leggere di più

Art. 30

L'educazione e l'istruzione sono dovere e diritto dei genitori.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

L'insegnamento è libero.

Art. 33

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione.

La Repubblica agevola l’adempimento dei compiti della famiglia

Art. 31

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.

Art. 34

Il D. Lgs. del 13/12/2017 n. 62

  • conferma la necessità di una comunicazione annuale per l'istruzione parentale, da presentare al dirigente scolastico del territorio di residenza;
  • sottolinea che per il passaggio alla classe successiva è necessario sostenere un esame di idoneità
  • non menziona la dichiarazione delle capacità tecniche o economiche per la pratica dell'istruzione parentale
  • individua i principi regolatori per la verifica e la valutazione degli apprendimenti
  • detta le norme generali per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media)
  • detta le norme generali per lo svolgimento dell'esame di maturità

Il codice civile

  • afferma l'obbligo per i coniugi di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli
  • sancisce il diritto dei figli ad essere educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, secondo le proprie inclinazioni e caratteristiche;
  • riconosce loro il diritto a crescere in famiglia e ad essere ascoltati nelle questioni che li riguardano

Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il D.Lgs. del 13/12/2001 n. 489

  • precisa che gli esami di idoneità e di terza media sono previsti o per il rientro nei percorsi scolastici o alla conclusione dell'obbligo di istruzione
  • individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Il D. Lgs. del 15/04/2005 n. 76

  • ribadisce la responsabilità genitoriale rispetto all'istruzione e alla formazione dei giovani
  • Individua i soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione: in primis il dirigente del territorio di residenza ed il sindaco

La legge 27 maggio 1991, n. 176

Recepisce la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Le Indicazioni nazionali per il secondo ciclo di istruzione

  • contengono le norme generali sull'istruzione secondaria superiore (art. 33 della Costituzione)
  • insieme al Profilo dello studente, costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione dei percorsi di studio
  • assumono ad orizzonte le competenze chiave delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
  • in base a queste, stabiliscono obiettivi e traguardi alla conclusione di ciascun biennio e della quinta classe (quindi non per ciascun anno di istruzione)

Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione - (decreto 16/11/2012 n. 254)

  • contengono le norme generali sull'istruzione primaria (art. 33 della Costituzione)
  • rivalutano l'apprendimento informale e non formale,
  • evidenziano che la scuola non ha più il monopolio dell'apprendimento e che per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici,
  • riconoscono che i tempi dell'apprendimento sono necessariamente lunghi (ovvero tutto il quinquennio della primaria e tutto il triennio della secondaria di primo grado),
  • assumono ad orizzonte le competenze chiave delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
  • su queste basi, stabiliscono obiettivi e traguardi soltanto alla conclusione delle classi terza e quinta della primaria e terza della secondaria di primo grado,
  • costituiscono il quadro di riferimento per il progetto didattico-educativo (di conseguenza, anche per l'esame di idoneità e di terza media)

Il D.M. del 08/02/2021 n. 5

  • contiene una prima definizione dell'istruzione parentale
  • ribadisce che gli esami si possono sostenere in qualsiasi scuola statale o paritaria
Relativamente al primo ciclo di istruzione, il D.Lgs del 08/02/2021 n. 5
  • introduce il progetto didattico-educativo (non un programma), che la famiglia deve redigere in vista dell'esame sulla base del proprio percorso di apprendimento; detto progetto didattico-educativo deve essere coerente con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum e viene presentato entro il 30 aprile, contestualmente alla domanda d'esame
  • prevede che l'esame di idoneità nel primo ciclo debba essere predisposto tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia (art. 3 comma 10)
  • regolamenta la domanda, lo svolgimento e l'esito degli esami, nonché gli adempimenti successivi
  • stabilisce le misure da adottare nelle diverse fasi, nei casi di giovani con diabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento
Relativamente al secondo ciclo di istruzione, il D.Lgs. del 08/02/2021 n. 5
  • prevede che la famiglia presenti una programmazione, conforme ai curricoli ordinamentali
  • regolamenta le varie fasi degli esami di idoneità

Il D.Lgs del 16/04/1994 n. 297Testo unico Istruzione

  • all'art. 111 prevede che l'istruzione parentale sia una modalità lecita e alternativa alla scuola per adempiere all'obbligo di istruzione
  • ribadisce i concetti di capacità tecnica o economica
  • prevede che la scelta di istruzione parentale debba essere comunicata annualmente