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 Articolo 37 
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Articolo 37

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Spiegazione dell'articolo 37

Secondo l'articolo 37 della Costituzione Italiana la donna lavoratrice deve essere tutelata, deve quindi avere gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dei lavoratori uomini, così faccendo c'è uguaglianza e nessun tipo di discriminazione.