Il Cyberbullismo, un tentativo di definizione
perretta
Created on February 21, 2018
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Transcript
Il Cyberbullismo
Scuola secondaria di I grado "F. Montanari" - Mirandola 27 febbraio 2018
Un tentativo di definizione
Cyberbullismo: Definizione del fenomeno Il quadro normativo Gli strumenti per la prevenzione e il contrasto
Di cosa parleremo?
Cyberbullismo
Responsabilità della Famiglia
Le azioni della nostra scuola
Responsabilità penali del cyberbullismo: comportamenti devianti e ipotesi delittuose
Responsabilità della Scuola: gli insegnanti
Responsabilità della Scuola: il dirigente scolastico
La legge 71 del 2017
Le linee di orientamento (ottobre 2017)
Legge 71 del 2017
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Quali finalità?
Articolo 1, comma 1
La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Articolo 1
Che cos'è il cyberbullismo?
Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo.
Articolo 2, comma 1
Quali interventi?
Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet [...].
Articolo 2, comma 2
segue
Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimentodell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbiacomunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 7, comma 1
Quali interventi?
Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, [...] è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
Articolo 7, comma 2
Quali interventi?
Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente laresponsabilità genitoriale.
Articolo 7, comma 3
Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
Piano d'azione integrato
1. Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
2. Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo.
Articolo 3
3. Codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
4. Iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini e campagne di sensibilizzazione sul tema.
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico
Articolo 4
- Formazione del personale scolastico
- Attivita' di peer education
- Misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti
- Individuazione di un docente referente
- Bandi per il finanziamento di progetti per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo realizzati in rete con altri attori
- Educazione all'uso consapevole della rete internet
- Specifici progetti volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonchè a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
Informativa alle famiglie, sanzioni, progetti educativi
Articolo 5
Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e deve attivare adeguate azioni educative.
Ciascuna istituzione scolastica deve integrare i propri regolamenti scolastici con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Dalla Legge alla sua applicazione
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Gli strumenti per il contrasto
Generazioni connesse
“iGloss@ 1.1
Modulo di segnalazione al Garante della privacy
Helpline 1.96.96
Hotline “Stop-It"
Le responsabilità penali nel Cyberbullismo
Comportamenti devianti
Le responsabilità
Le responsabilità della scuola
Le responsabilità della famiglia
Comportamenti devianti
La procedura dell'ammonimento è sempre applicabile?
La procedura dell'ammonimento è applicabile solo in situazioni che non abbiano raggiunto una soglia tale da aver indotto la vittima a procedere con una denuncia o querela o in caso di reati perseguibili d'ufficio.
Comportamenti illeciti e ipotesi delittuose
Autolesionismo
Baiting
Candy girl
Cyberstalking
Denigration
Fake
Flaming
Harassment
Happy slapping
Knockout game
Necknominate
Outing and trickery
Pro Ana
Troll
Stripnomination
Definizioni e ipotesi delittuose tratte da iGloss@1.1
Comportamento deviante
Autolesionismo
Produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo. Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.
Ipotesi delittuosa
Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio
Comportamento deviante
Baiting
Prendere di mira utenti (users), anche principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive, attraverso insulti e minacce, per errori commessi dovuti all’inesperienza.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone
Comportamento deviante
Candy girl
Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ri- cariche telefoniche o regali di scarso valore economico.
Ipotesi delittuosa
Il comportamento del minore autore di Candy Girl è perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni.Il comportamento del minore che ha meno di 14 anni che interagisce con il minore autore di Candy girl può essere perseguibile dalla Procura Minorile.Il comportamento del minore che ha più di 14 anni o della persona maggiorenne che interagisce con il minore autore di candy girl commette i delitti esplicati nei seguenti articoli:Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile Art.600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni
Comportamento deviante
Cyberstalking
Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio, tale da far temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio Art. 610 c.p. Violenza privata Art. 612 bis c.p. Atti persecutori Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone
Comportamento deviante
Denigration
Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che vuole danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (reclutamento involontario), effetti a cascata non prevedibili.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privataArt. 528 c.p. Pubblicazioni oscene Art. 600 ter c.p. comma III, Divulgazione materiale pedopornografico Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati
Comportamento deviante
Fake
Alterare in modo significativo la propria identità online. Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.
Ipotesi delittuosa
Art. 494 c.p. Sostituzione di persona Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Comportamento deviante
Flaming
Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si af- frontano ad armi pari, non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall’attività online condivisa.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone
Comportamento deviante
Harassment
L’invio, ripetuto nel tempo, di messaggi insultanti e volgari attraverso l’uso del computer e/o dello smartphone.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone Art. 612 bis c.p. Atti persecutori
Comportamento deviante
Happy slapping
Produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che, pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come preferiti o divertenti.
Ipotesi delittuosa
Art. 581 c.p. Percosse Art. 582 c.p. Lesioni personaliArt. 583 c.p. Circostanze aggravanti Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Art. 10 c.c Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati
Comportamento deviante
Knockout Game
Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network. I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti.
Ipotesi delittuosa
Art. 581 c.p. Percosse Art. 582 c.p. Lesioni personali Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privataArt. 10 c.c. Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati
Comportamento deviante
Neknominate
Consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.
Ipotesi delittuosa
La condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Comportamento deviante
Outing and Trickery
Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.
Ipotesi delittuosa
Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene
Comportamento deviante
Pro Ana
Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell’anoressia. In particolare può riscontrarsi su siti, blog, community, etc., che esaltano l’anoressia e danno consigli per raggiungerla.
Ipotesi delittuosa
Condotta perseguibile dalla procura minorile.
Comportamento deviante
Stripnomination
Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi di uso nei principali social network.
Ipotesi delittuosa
Art. 527 c.p. Atti osceni Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceniIl comportamento può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni
Comportamento deviante
Troll
Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativamente) mirata, al fine di generare una risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei news-group, nei forum, nei blog e nelle mailing list.
Ipotesi delittuosa
Art. 594 c.p. comma II, IngiuriaArt. 595 c.p. comma III Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata
Responsabilità della Scuola
Ai sensi dell’ art. 357 del codice penale, docenti, dirigenti e ATA possono essere considerati pubblici ufficiali.
Pertanto, tali soggetti sono obbligati a denunciare le ipotesi di reato perpetratesi nell’ambito della loro sfera di influenza sia nel caso in cui il minore ne sia vittima sia nel caso in cui il minore ne sia l’autore, pena l’invocabilità del disposto di cui all’art. 361 del codice penale rubricato Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Responsabilità della Scuola: Il dirigente scolastico, culpa in organizzando
Ex articolo 2048 del codice civile
Il dirigente scolastico deve porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
Responsabilità della Scuola: gli insegnanti, culpa in vigilando
Articolo 2048 del codice civile
Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne infraquattordicenne possono ricadere anche sugli insegnanti (culpa in vigilando)
Art.61 della L. 312/1980 n. 312
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6331/98 del 26 giugno 1998
Responsabilità della Famiglia: culpa in educando
Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne infraquattordicenne possono ricadere anche sulla famiglia (culpa in educando)
I genitori devono dimostrare di aver fatto il possibile per impedire l'evento. Devono quindi dimostrare:di aver educato e istruito adeguatamente il figlio; di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta;di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.
Le azioni della nostra scuola
Adesione al progetto Generazioni Connesse;
Creazione di una sezione dedicata alla Cittadinanza Digitale sul sito della scuola;
Sportello per alunni e insegnanti a cura della referente per il cyberbullismo Prof.ssa Anna Perretta tutti i giovedì dalle 11,20 alle 12,15;
Attivazione della mail cyberbullismo@montanarif.istruzioneer.it per la segnalazione di comportamenti devianti in rete;
Creazione e condivisione del repository "Cyberbullismo Francesco Montanari";
Realizzazione del progetto "Bullo al tappeto".
Il sito
La piattaforma
L'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità.
Simone Weil