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Transcript

Il Cyberbullismo

Scuola secondaria di I grado "F. Montanari" - Mirandola 27 febbraio 2018

Un tentativo di definizione

Cyberbullismo: Definizione del fenomeno Il quadro normativo Gli strumenti per la prevenzione e il contrasto

Di cosa parleremo?

Cyberbullismo

Responsabilità della Famiglia

Le azioni della nostra scuola

Responsabilità penali del cyberbullismo: comportamenti devianti e ipotesi delittuose

Responsabilità della Scuola: gli insegnanti

Responsabilità della Scuola: il dirigente scolastico

La legge 71 del 2017

Le linee di orientamento (ottobre 2017)

Legge 71 del 2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Quali finalità?

Articolo 1, comma 1

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1

Che cos'è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo.

Articolo 2, comma 1

Quali interventi?

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet [...].

Articolo 2, comma 2

segue

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimentodell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbiacomunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 7, comma 1

Quali interventi?

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, [...] è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Articolo 7, comma 2

Quali interventi?

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente laresponsabilità genitoriale.

Articolo 7, comma 3

Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione integrato

1. Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

2. Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo.

Articolo 3

3. Codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

4. Iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini e campagne di sensibilizzazione sul tema.

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Articolo 4

  • Formazione del personale scolastico
  • Attivita' di peer education
  • Misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti
  • Individuazione di un docente referente
  • Bandi per il finanziamento di progetti per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo realizzati in rete con altri attori
  • Educazione all'uso consapevole della rete internet
  • Specifici progetti volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonchè a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Informativa alle famiglie, sanzioni, progetti educativi

Articolo 5

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e deve attivare adeguate azioni educative.

Ciascuna istituzione scolastica deve integrare i propri regolamenti scolastici con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Dalla Legge alla sua applicazione

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Gli strumenti per il contrasto

Generazioni connesse

“iGloss@ 1.1

Modulo di segnalazione al Garante della privacy

Helpline 1.96.96

Hotline “Stop-It"

Le responsabilità penali nel Cyberbullismo

Comportamenti devianti

Le responsabilità

Le responsabilità della scuola

Le responsabilità della famiglia

Comportamenti devianti

La procedura dell'ammonimento è sempre applicabile?

La procedura dell'ammonimento è applicabile solo in situazioni che non abbiano raggiunto una soglia tale da aver indotto la vittima a procedere con una denuncia o querela o in caso di reati perseguibili d'ufficio.

Comportamenti illeciti e ipotesi delittuose

Autolesionismo

Baiting

Candy girl

Cyberstalking

Denigration

Fake

Flaming

Harassment

Happy slapping

Knockout game

Necknominate

Outing and trickery

Pro Ana

Troll

Stripnomination

Definizioni e ipotesi delittuose tratte da iGloss@1.1

Comportamento deviante

Autolesionismo

Produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo. Pubblicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.

Ipotesi delittuosa

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio

Comportamento deviante

Baiting

Prendere di mira utenti (users), anche principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive, attraverso insulti e minacce, per errori commessi dovuti all’inesperienza.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone

Comportamento deviante

Candy girl

Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ri- cariche telefoniche o regali di scarso valore economico.

Ipotesi delittuosa

Il comportamento del minore autore di Candy Girl è perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni.Il comportamento del minore che ha meno di 14 anni che interagisce con il minore autore di Candy girl può essere perseguibile dalla Procura Minorile.Il comportamento del minore che ha più di 14 anni o della persona maggiorenne che interagisce con il minore autore di candy girl commette i delitti esplicati nei seguenti articoli:Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile Art.600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni

Comportamento deviante

Cyberstalking

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio, tale da far temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio Art. 610 c.p. Violenza privata Art. 612 bis c.p. Atti persecutori Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone

Comportamento deviante

Denigration

Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che vuole danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (reclutamento involontario), effetti a cascata non prevedibili.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privataArt. 528 c.p. Pubblicazioni oscene Art. 600 ter c.p. comma III, Divulgazione materiale pedopornografico Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati

Comportamento deviante

Fake

Alterare in modo significativo la propria identità online. Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.

Ipotesi delittuosa

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Comportamento deviante

Flaming

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si af- frontano ad armi pari, non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall’attività online condivisa.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone

Comportamento deviante

Harassment

L’invio, ripetuto nel tempo, di messaggi insultanti e volgari attraverso l’uso del computer e/o dello smartphone.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone Art. 612 bis c.p. Atti persecutori

Comportamento deviante

Happy slapping

Produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che, pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come preferiti o divertenti.

Ipotesi delittuosa

Art. 581 c.p. Percosse Art. 582 c.p. Lesioni personaliArt. 583 c.p. Circostanze aggravanti Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Art. 10 c.c Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati

Comportamento deviante

Knockout Game

Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network. I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti.

Ipotesi delittuosa

Art. 581 c.p. Percosse Art. 582 c.p. Lesioni personali Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privataArt. 10 c.c. Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633 Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all’interessato Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati

Comportamento deviante

Neknominate

Consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.

Ipotesi delittuosa

La condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Comportamento deviante

Outing and Trickery

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

Ipotesi delittuosa

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene

Comportamento deviante

Pro Ana

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell’anoressia. In particolare può riscontrarsi su siti, blog, community, etc., che esaltano l’anoressia e danno consigli per raggiungerla.

Ipotesi delittuosa

Condotta perseguibile dalla procura minorile.

Comportamento deviante

Stripnomination

Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi di uso nei principali social network.

Ipotesi delittuosa

Art. 527 c.p. Atti osceni Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceniIl comportamento può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni

Comportamento deviante

Troll

Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativamente) mirata, al fine di generare una risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei news-group, nei forum, nei blog e nelle mailing list.

Ipotesi delittuosa

Art. 594 c.p. comma II, IngiuriaArt. 595 c.p. comma III Diffamazione Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata

Responsabilità della Scuola

Ai sensi dell’ art. 357 del codice penale, docenti, dirigenti e ATA possono essere considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, tali soggetti sono obbligati a denunciare le ipotesi di reato perpetratesi nell’ambito della loro sfera di influenza sia nel caso in cui il minore ne sia vittima sia nel caso in cui il minore ne sia l’autore, pena l’invocabilità del disposto di cui all’art. 361 del codice penale rubricato Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Responsabilità della Scuola: Il dirigente scolastico, culpa in organizzando

Ex articolo 2048 del codice civile

Il dirigente scolastico deve porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Responsabilità della Scuola: gli insegnanti, culpa in vigilando

Articolo 2048 del codice civile

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne infraquattordicenne possono ricadere anche sugli insegnanti (culpa in vigilando)

Art.61 della L. 312/1980 n. 312

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6331/98 del 26 giugno 1998

Responsabilità della Famiglia: culpa in educando

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne infraquattordicenne possono ricadere anche sulla famiglia (culpa in educando)

I genitori devono dimostrare di aver fatto il possibile per impedire l'evento. Devono quindi dimostrare:di aver educato e istruito adeguatamente il figlio; di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta;di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.

Le azioni della nostra scuola

Adesione al progetto Generazioni Connesse;

Creazione di una sezione dedicata alla Cittadinanza Digitale sul sito della scuola;

Sportello per alunni e insegnanti a cura della referente per il cyberbullismo Prof.ssa Anna Perretta tutti i giovedì dalle 11,20 alle 12,15;

Attivazione della mail cyberbullismo@montanarif.istruzioneer.it per la segnalazione di comportamenti devianti in rete;

Creazione e condivisione del repository "Cyberbullismo Francesco Montanari";

Realizzazione del progetto "Bullo al tappeto".

Il sito

La piattaforma

L'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità.

Simone Weil